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Comune di Caltrano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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ANAGRAFE

CARTA D'IDENTITA'

La Carta d'identità viene rilascita dietro presentazione d'istanza. Per i minori di anni diciotto l'istanza deve essere presentata da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, affinchè sia valida per l'espatrio.

Il documento deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuti dodici anni.

Validità

La validità della carta d'identità cambia a seconda dell'età del titolare:

1. minori di tre anni - tre anni

2. dai tre ai diciotto anni - cinque anni

3. maggiori di anni diciotto - dieci anni

Espatrio dei minori di anni quattordici

Le nuove disposizioni prevedono che:

- in caso di espatrio con i genitori o con chi ne fa le veci i minori di anni quattordici devono munirsi in alternativa di:

1. certificato di nascita con paternità e maternità o della nomina a tutore;

2. timbro sulla carta d'identità stessa recante il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;

- in caso di espatrio con  persone diverse dai genitori o da chi ne fa le veci i minori di anni quattordici devono munirsi di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari.

 

PASSAPORTO ELETTRONICO

Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Con l'approvazione del decreto legge 135/2009, dal 25 novembre 2009 è sancita l'obbligatorietà dei passaporti individuali. E' quindi prevista l'eliminazione della possibilità di iscrizione del minore sul documento dei genitori (o tutore o altra persona delegata ad acompagnarli) e una durata temporale differenziata. PER L'ESPATRIO DEI MINORI NON SONO PIU' VALIDI I PASSAPORTI DEI GENITORI CONTENENTI L'ISCRIZIONE DEL MINORE: I MINORI DEVONO ESSERE DOTATI DI UN DOCUMENTO DI VIAGGIO INDIVUALE.

Validità

Per i minori di anni tre: tre anni

Per i minori di età compresa tra i tre ed i diciotto: cinque anni

Per i maggiorenni: dieci anni

Documentazione necessaria per il rilascio

N. 2 FOTO RECENTI FORMATO TESSERA (E' consigliabile specificare al fotografo che le foto servono al rilascio del passaporto, in quanto le foto devono essere in possesso di specifiche caratteristiche)

1 MARCA "CONCESSIONI GOVERNATIVE PER PASSAPORTO" DA EURO 73,50

VERSAMENTO DI EURO 42,50 SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 67422808 INTESTATO A "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO" specificando la seguente causale "rilascio passaporto elettronico"

(Per il rilascio del passaporto ai minori) FOTOCOPIA DELLE CARTE D'IDENTITA' DEI GENITORI

E' necessario prendere appuntamento mediante prenotazione on line sul sito della questura all' indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it/

Il cittadino può in alternativa chiedere all'ufficio anagrafe del proprio Comune di effettuare la prenotazione dell'appuntamento.

E' consigliabile rivolgersi al proprio Comune per effettuare la prenotazione:

- per gli adulti con figli minori, in modo che venga effettuato contestualmente anche l'atto di assenso del coniuge (in questo modo non è necessario che il coniuge si rechi presso l'ufficio questura);

- per i minori, in modo che venga effettuato contestualmente l'atto di assenso di entrambi i genitori (in questo modo non è necessario che entrambi i coniugi si rechino presso l'ufficio questura)

Per i minorenni

Il minore di età uguale o superiore ad anni 12 dovrà recarsi in questura il giorno dell'appuntaqmento per firma e impronta digitale. Per i minori di anni 12 non è previsto e pertanto non è richiesta la loro presenza in questura.

Per coloro in possesso di passaporto scaduto

Al momento della presentazione dell'istanza in Questura è necessario riconsegnare il passaporto scaduto.

 

RESIDENZA IN TEMPO REALE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO”. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 5 “CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE”  

L’articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardante le modalità con le quali effettuare le seguenti  dichiarazioni anagrafiche : 

-          trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero

-          trasferimento di residenza all’estero

-          costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza

-          mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza

-          cambiamento di abitazione 

La novità consiste nella possibilità di effettuare tali dichiarazioni attraverso la compilazione di modulistica  predisposta e di inoltrarla al comune con le seguenti modalità, unitamente ad un documento di identità : 

-          personalmente  allo sportello anagrafe

-          a mezzo  raccomandata

-          via fax

-          via telematica. 

Quest’ultima possibilità è consentita  ad una delle seguenti condizioni :  

a)      che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

b)      che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione

c)      che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

d)      che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

 Le dichiarazioni possono essere inoltrate ad uno dei  seguenti indirizzi : 

COMUNE DI CALTRANO Piazza Dante n. 8 – 36030 CALTRANO (VI)

segreteria@comune.caltrano.vi.it

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

comune.caltrano.vi@pecveneto.it

Fax 0445 390043 

L’ufficiale  di anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione. 

A seguito della registrazione  anagrafica , il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione  stessa e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti  mancanti, l’iscrizione si intende confermata.

 Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo o sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione,  verrà comunicato all’interessato la mancanza dei requisiti dichiarati con la possibilità entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 10 bis della Legge n. 241/1990) di presentare proprie osservazioni in proposito.  

Qualora venga accertato che le dichiarazioni non corrispondano al vero, verrà inviata segnalazione alla autorità di pubblica sicurezza e si applicano gli articoli  75 e 76 del D.P.R.  n. 445/2000 i quali dispongono  rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti  per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. 

-          Allegato 1 DICHIARAZIONE DI RESIDENZA  per :

-          residenza con provenienza da altro comune   

-          residenza con provenienza dall’estero

-          residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) con provenienza dall’estero

-          cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune

-           iscrizione per altro motivo

 

-          allegato 2 DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO

 

-          Allegato A ) Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di stati non appartenenti all’ Unione Europea 

-          Allegato B) Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini  di stati appartenenti  all’Unione Europea.

 GLI ALLEGATI 1, 2, A E B SONO A DISPOSIZIONE NEL SETTORE MODULISTICA DEL SITO INTERNET COMUNALE.

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