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G. B. Garbin

Istituto Professionale Statale


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Presentazione ASL

ASL - Alternanza Scuola LavoroL’Alternanza Scuola-Lavoro viene introdotta dall’Art. 4 della Legge n. 53 del 2003 e prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano frequentare la propria formazione scolastica con le modalità dell’ ”Alternanza”.

ART. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto - dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

ART. 2 (Finalità dell'alternanza)
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza)
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

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Gli Istituti Scolastici del secondo ciclo progettano, attuano, verificano e valutano i percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Camere di Commercio, con le Imprese, con le rispettive Associazioni di rappresentanza o con altri Enti pubblici e privati.

La Scuola svolge, in sinergia con le Organizzazioni, il ruolo di soggetto attuatore ed in particolare quello di:

  • progettazione integrata dei percorsi, progettando con le Organizzazioni e gli altri soggetti coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in coerenza con gli obiettivi definiti nella fase iniziale e nell'ottica di favorire e supportare l'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, coerenti con il percorso di studi intrapreso dagli studenti;
  • attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti tra i docenti della scuola che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso di formazione;
  • certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le competenze acquisite dagli studenti. 

 Non è uno stage

L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l’Alternanza Scuola-Lavoro.

I percorsi in “Alternanza” attivano un processo formativo che, superando la concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti lavorativi, “alternando” cioè momenti in aula e momenti in organizzazione.

Queste due tipologie di apprendimento sono collegate sistematicamente allo scopo di raggiungere gli obiettivi formativi definiti.

Nella progettazione dei percorsi di formazione in “Alternanza” è prevista una fase di formazione in organizzazione, introdotta e regolata dal Decreto Legislativo n°77 del 15/04/2005.

Essa costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola; tutto questo per mettere in grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire conoscenze e abilità e per sviluppare la propria professionalità.

Nella scuola lo stage viene tradizionalmente considerato come ideale completamento di un corso, oppure inserito nelle pause della didattica.

Nell'Alternanza Scuola-Lavoro questa esperienza è un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione. Non deve essere collocato in un momento qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in più periodi, all’interno del percorso di formazione.

La struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi formazione in aula a quelli di formazione in organizzazione.

Se la confrontiamo con le varie tipologie di stage, tirocini formativi, lavoro in apprendistato, l’Alternanza Scuola-Lavoro presuppone un’azione di conversione culturale ed organizzativa molto forte, soprattutto se consideriamo l’attuale assetto dei rapporti tra mondo dell’istruzione e della formazione da una parte e mondo del lavoro dall’altra.

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