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Comune di Schio

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


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Richiesta assegno maternità di base

Dove rivolgersi

QUISOCIALE
Indirizzo  Piazza Statuto, 17
Telefono  0445-691415 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30)
Orario di apertura  Accesso lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Email  sociale@comune.schio.vi.it


Descrizione e requisiti

È un contributo economico per la nascita di un figlio (anche per i casi di adozione e affidamento preadottivo) che la madre non lavoratrice può richiedere al proprio Comune di residenza. La madre lavoratrice può richiederlo solo se non ha diritto all’indennità di maternità erogata da un Ente previdenziale (INPS), o quando l’importo del trattamento di maternità è inferiore all’assegno (in questo caso spetta solo la quota differenziale).

Per avere diritto all'assegno è necessario:

  • essere residente a Schio al momento della presentazione della domanda;

  • essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento del parto o all'ingresso in famiglia del minore per affidamento pre-adottivo o adozione;

  • essere cittadina italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea oppure essere cittadina extracomunitaria in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
    –    rifugiato politico (o familiare di ) - art. 27 del D.Lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004;
    –    apolide (o familiare di ) - artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004;
    –    titolare della protezione sussidiaria - art. 27 del D.Lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28);
    –    aver soggiornato legalmente in almeno due stati membri (o familiare di ) - art. 1 Reg. UE 1231/2010;
    –    familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea (Art. 19 D.Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (art.24)) o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013. Circolare INPS n. 5 del 15.01.2014. Art 12 c. 1 lett. e) della Direttiva 2011/98/UE recepita dal D.Lgs. n. 40/2014);
    –    titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  - art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE e art. 11 della Direttiva 2003/109/CE;
    –    lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (o familiare di ) - in base agli accordi Euromediterranei;
    –    titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (o familiare di), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014 (art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) D.Lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva);

  • aver partorito un figlio nei 6 mesi antecedenti la domanda oppure avere un minore (di età non superiore ai 6 anni) che abbia fatto ingresso nella famiglia anagrafica in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è sufficiente che il minore non abbia compiuto i 18 anni). Se la richiesta è presentata da un soggetto extracomunitario il figlio che non è nato in Italia o non risulti cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve altresì essere in possesso di valido titolo di soggiorno;

  • non beneficiare per il medesimo figlio del trattamento di maternità da parte dell'INPS o di altro Ente previdenziale o di beneficiare di un importo inferiore all'assegno di maternità di base;

  • di avere un indicatore della situazione economica Equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) per Prestazioni agevolate rivolto a famiglie con minorenni inferiore ad Euro 17.416,66.

 

Modalita' di richiesta

La domanda per ottenere l'assegno deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio, oppure dall'ingresso in famiglia del minore adottato e in affidamento preadottivo, allo Sportello Qui Sociale - Comune di Schio, Piazza Statuton. 17 nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza­, da altro legale rappresentante;

  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);

  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);

  • in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;

  • nei casi di adozione specialedi cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;

  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.



Documenti da presentare

  • documento di riconoscimento del richiedente;

  • ricevuta presentazione DSU (solo in scadenza dei termini in mancanza di attestazione I.S.E.E.);

  • carta/permesso di soggiorno in corso di validità;

  • fotocopia del permesso di soggiorno “del familiare” che dà diritto ad accedere al presente assegno;

  • in caso di rinnovo di permesso di soggiorno, documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo e fotocopia permesso scaduto.

A partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni non pensionistiche erogate dall’Istituto mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “SR163” (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione

 

 



Modalità di presentazione

La domanda può essere inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: assegnimaternitanucleo@comune.schio.vi.it

Costo

Gratuito

Tempi di erogazione

L'assegno verrà corrisposto dall'INPS con erogazione in unica soluzione, entro 45 giorni dalla ricezione dei dati da parte del Comune.

Normativa di riferimento

  • art. 66 Legge 448/1998 e successive modifiche e integrazioni (art. 13 legge 97 del 6.8.2013);

  • art 11 D.M. 452/2000;

  • D.M. 337/2001;

  • D.Lgs. 151/2001 art. 74 Testo Unico sulla maternità e paternità;

  • D.Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2003/109;

  • D.Lgs. 40/2014 di recepimento della direttiva 2001/98 art. 12

  • Accordi euromediterranei;

  • D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive integrazioni e modificazioni;

  • Parere ANCI di maggio 2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali;

  • Deliberazione di Giunta n. 351/2016 del 21.12.2016;

  • Gazzetta Ufficiale - serie generale n.40 del 18/02/2020  e circolare INPS n. 36 del 24/02/2021 misura e requisiti economici

Segnalazioni, reclami e suggerimenti

Per ogni disservizio è a disposizione dei cittadini City Web, un strumento di comunicazione on line con il Comune. Vi possono accedere tutti i cittadini da qualsiasi computer collegato a internet. È gratuito, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per difficoltà nell'utilizzo, chiamare il numero 0445 691212 (orari di ufficio).

http://citywebschio.altovicentino.it/

Responsabile del procedimento

Cinzia di Lembo -  Servizio sociale

Responsabile aggiornamento scheda

Francesca Righele

Data aggiornamento scheda

01/04/2021
Via Pasini, 33 - 36015 (VI); telefono 0445-691.111
Partita I.v.a. 00402150247
info@comune.schio.vi.it
Indirizzo PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net ; Foto del banner da sin a dx: Archivio Marzari, Giacom Piovan, Dario Strozzo, Dario Strozzo