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Comune di Schio

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


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Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Dove rivolgersi

Sportello QUI CITTADINO
Indirizzo  Piazza Statuto
Responsabile  Valeria Gasparin


Servizio solo su appuntamento

Prenota on line

Informazioni telefoniche: 0445-691 242

Informazioni utili

I dati personali contenuti nei documenti di riconoscimento validi (nome, cognome, data di nascita, etc.) hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati, a meno che non vi siano state variazioni dopo il rilascio. In tal caso occorre farlo presente al funzionario.
Pertanto, quando viene richiesta la presentazione di documenti d'identità (patente, passaporto, carta d'identità) le amministrazioni pubbliche non possono richiedere ulteriori certificati relativi a dati già attestati dal documento esibito.
Sono considerati documenti di riconoscimento la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, le tessere ferroviarie, postali e previdenziali, di ordini professionali con personalità giuridica pubblica ed altri documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni, purché recanti una foto dell'interessato, timbro a secco e firma del funzionario competente per il rilascio.

Autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012 gli organi della Pubblica Amministrazione (comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc.) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere certificati per effetto della legge di stabilità (L. n. 183/2011) che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, da tale data gli uffici comunali rilasciano certificati anagrafici e di stato civile soltanto ad uso privato, in quanto nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle corrispondenti autocertificazioni e nel certificato deve obbligatoriamente comparire la frase “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, a pena di nullità del certificato stesso.

L’autocertificazione deve essere utilizzata nelle procedure amministrative ma non in quelle giudiziarie, gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale non rientrano nella categoria Pubblica Amministrazione.

L’autocertificazione è una dichiarazione resa dal cittadino, sotto la propria responsabilità, che sostituisce i tradizionali certificati chiesti o emessi dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. L’autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce, è definitiva e quindi non c’è bisogno di presentare altri documenti. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione.
In caso di false dichiarazioni sono previste sanzioni penali e il dichiarante perde i benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni rese.

Cosa si può autocertificare

Dati anagrafici e di stato civile

  • data e luogo di nascita

  • cittadinanza e residenza

  • godimento dei diritti politici

  • stato civile ovvero se celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero;

  • stato di famiglia

  • esistenza in vita

  • nascita dei figli

  • morte del coniuge, del genitore, del figlio, del nipote, ecc.

  • maternità/paternità

  • separazione o comunione dei beni

Titoli di studio, qualifiche professionali

  • titolo di studio

  • qualifica professionale

  • titolo di specializzazione

  • titolo di abilitazione

  • titolo di formazione

  • titolo di aggiornamento

  • titolo di qualificazione tecnica

  • esami sostenuti

Situazione reddituale, economica e fiscale

  • reddito

  • situazione economica

  • assolvimento obblighi contributivi

  • possesso e numero del codice fiscale

  • possesso e numero della partita IVA

  • altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria

  • carico familiare

Posizione giuridica

  • legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche

  • tutore/curatore

  • non aver riportato condanne penali

  • non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico

  • non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione

  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato

Altri dati

  • posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare

  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni

  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali

  • appartenenza a ordini professionali

  • stato di disoccupazione

  • qualità di pensionato e categoria di pensione

  • qualità di studente

Cosa non può essere autocertificato

Resta invece obbligatorio il certificato nei seguenti casi:

  • certificati medici/sanitari/veterinari

  • certificati di origine

  • certificati di conformità CE

Come si documentano le altre situazioni o condizioni personali

Un'altra forma di semplificazione dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini è la certificazione sostitutiva di atto notorio

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni, che riguardano colui che dichiara o che riguardano altre persone, per le quali non si possa ricorrere all’autocertificazione o che non siano acquisibili da altre amministrazioni pubbliche. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all’originale oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede di una certa persona, titolare di un’impresa, ecc.
Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono.


La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato che può essere trovato anche direttamente allo Sportello QuiCittadino.


Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma: basta firmarle davanti al dipendente o inviarle per posta o fax insieme alla fotocopia di un documento di identità valido. La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell’imposta di bollo, nei casi in cui sia dovuta per legge.



Tutto ciò che le amministrazioni sanno già

Se un’amministrazione richiede un certificato relativo a fatti, stati o qualità personali che risultino da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, il cittadino può rispondere indicando l’amministrazione che conserva quell’albo o quel registro. A quel punto l’amministrazione che ha richiesto il certificato deve acquisire d’ufficio quell’informazione senza ulteriore aggravio per il cittadino. Ad esempio, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l’assenza di precedenti penali e l’assenza di carichi pendenti, ma devono accertarli presso gli uffici competenti. Le singole amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che loro stesse siano tenute a certificare.

 

 

Quali amministrazioni devono accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

Le amministrazioni pubbliche quali i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i Ministeri, le Aziende ULS, l’INPS, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università, la Motorizzazione Civile, i gestori di servizi pubblici, come Enel, Poste, Ferrovie dello Stato, ecc. non possono chiedere ai cittadini i certificati nei casi in cui è prevista l’autocertificazione.
Questi enti e amministrazioni hanno l’obbligo di accettare la dichiarazione sostitutive di atto notorio e di certificazione o acquisire direttamente i dati, previa indicazione da parte dell’interessato dell’amministrazione che li detiene (ad esempio, per i titoli di studio, l’interessato dovrà comunicare la scuola e l’anno in cui il titolo è stato ottenuto).

 

Chi può utilizzare la dichiarazione sostitutiva

  • i cittadini italiani

  • i cittadini dell’Unione Europea

  • i cittadini di paesi extracomunitari, limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso le amministrazioni pubbliche italiane



Modalità di richiesta

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione può essere fatta in modo autonomo dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità.

E’ sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall’interessato, senza necessità di autentica della firma e senza alcuna marca da bollo. Per facilitare i cittadini, vengono messi a disposizione dei moduli per le dichiarazioni, che si possono scaricare dal sito del Comune di Schio oppure si trovano presso lo sportello QuiCittadino.

Costo

  • Le autocertificazioni sono gratuite

  • La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell’imposta di bollo, nei casi in cui sia dovuta per legge (marca da bollo in vigore euro 16,00 ai sensi del DPR 642/72)

Modalità di pagamento

Nei casi in cui è prevista l’autentica di firma:

  • In contanti direttamente presso lo sportello

  • Con bancomat direttamente presso lo sportello



Tempi di erogazione

Immediato

 

Normativa

  • L. n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").

  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".

  • Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".

  • Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

  • D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

  • L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

  • L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".



Segnalazioni, reclami e suggerimenti

Per ogni disservizio è a disposizione dei cittadini City Web, un strumento di comunicazione on line con il Comune. Vi possono accedere tutti i cittadini da qualsiasi computer collegato a internet. È gratuito, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per difficoltà nell'utilizzo, chiamare il numero 0445 691212 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

http://citywebschio.altovicentino.it/

Responsabile del procedimento

Raffaello Muraro

Responsabile aggiornamento scheda

Susi Barbares - Ufficio Anagrafe

Data aggiornamento scheda

11/06/2020
Via Pasini, 33 - 36015 (VI); telefono 0445-691.111
Partita I.v.a. 00402150247
info@comune.schio.vi.it
Indirizzo PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net ; Foto del banner da sin a dx: Archivio Marzari, Giacom Piovan, Dario Strozzo, Dario Strozzo