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Comune di Schio

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


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Dichiarazione di convivenza di fatto

Informazioni telefoniche: 0445-691 242


Descrizione e requisiti

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36 – 65 dell’art. 1.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere resa da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione né da legami di matrimonio o unione civile, residenti nel Comune di Schio, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Pertanto i soggetti interessati a formare una convivenza di fatto devono:

  • avere un'età superiore ai 18 anni

  • essere di stato libero

  • assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione

  • essere residenti nella stessa unità immobiliare ed essere iscritti nel medesimo stato di famiglia

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE

La Legge 20 maggio 2016, n.76, riconosce ai conviventi di fatto significativi diritti:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

b) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;

c) ciascun convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante:

- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

d) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni ovvero, se la convivenza si è protratta per più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza (comunque non oltre i 5 anni). Il soggetto superstite con figli minori o disabili ha diritto di mantenere l'abitazione per un periodo non inferiore a tre anni;

e) in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;

f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;

g) partecipazione agli utili dell'impresa familiare a favore del convivente di fatto che in essa presta stabilmente la propria opera;

h) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte ove ricorrano i presupposti di legge (infermità di mente, incapacità, necessità di assistenza per la cura dei propri interessi);

i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite .

 

CANCELLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

 

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Schio di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile

  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate.
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo in allegato) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.

 

CHI PUO' FARE LA DICHIARAZIONE

 

La dichiarazione di convivenza può essere presentata da:

 

  • cittadini italiani

  • cittadini appartenenti all'Unione Europea

  • cittadini appartenenti a Stato terzo (extra Unione Europea)

 

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente da entrambi gli interessati

 

CHI NON PUO' FARE LA DICHIARAZIONE

 

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che:

  • facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione

  • dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

 

 

Modalita' di richiesta

La dichiarazione di convivenza di fatto deve:

  • essere correttamente compilata riportando le esatte generalità dei dichiaranti;

  • essere sottoscritta da entrambi i dichiaranti. La mancanza anche di una sola delle firme rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile;

  • essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di entrambi i dichiaranti. La mancanza del documento di identità rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.

 

COME E DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

 

La dichiarazione di convivenza di fatto deve essere presentata per via telematica con una delle seguenti modalità:

  • compilata e sottoscritta con firma digitale da parte dei dichiaranti

o, in alternativa

  • stampata, compilata e sottoscritta con firma autografa dei dichiaranti. Va poi acquisita in formato digitale mediante scansione, ed inviata unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento dei dichiaranti

e va trasmessa attraverso

  1. una casella di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo pec schio.vi@cert.ip-veneto.net

  2. una casella di posta elettronica semplice all'indirizzo anagrafe@comune.schio.vi.it



Nel caso di impossibilità ad utilizzare l'invio telematico, va presentata personalmente, presso lo Sportello QUICittadino



Documenti da presentare

Costo

 Nessuno.

 

 

Tempi di erogazione

Entro due giorni dalla dichiarazione viene costituito il vincolo della convivenza di fatto. Tuttavia entro i 30 giorni successivi viene accertata l'effettiva convivenza tramite accertamento da parte della Polizia Locale; nel caso di esito negativo dell'accertamento la dichiarazione verrà annullata e verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt.. 75 e 76 del DPR 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del DPR 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza).

Normativa di riferimento

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”

  • Legge n. 1228/1954 “Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente”

  • DPR n. 223/1989 “Nuovo regolamento anagrafico”

  • D.l. n. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione”

  • DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

  • DL n. 47/2014 art. 5 “Lotta all'occupazione abusiva di immobili”

Segnalazioni, reclami e suggerimenti

Per ogni disservizio è a disposizione dei cittadini City Web, un strumento di comunicazione on line con il Comune. Vi possono accedere tutti i cittadini da qualsiasi computer collegato a internet. È gratuito, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per difficoltà nell'utilizzo, chiamare il numero 0445 691212 (orari di ufficio).

http://citywebschio.altovicentino.it/

Responsabile del procedimento

Matteo Maroni

Allegati

Responsabile aggiornamento scheda

Susi Barbares

Data aggiornamento scheda

11/06/2020
Via Pasini, 33 - 36015 (VI); telefono 0445-691.111
Partita I.v.a. 00402150247
info@comune.schio.vi.it
Indirizzo PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net ; Foto del banner da sin a dx: Archivio Marzari, Giacom Piovan, Dario Strozzo, Dario Strozzo