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Comune di Schio

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


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Certificati di stato civile

Dove rivolgersi

Sportello QUI CITTADINO
Indirizzo  Piazza Statuto
Responsabile  Valeria Gasparin


Servizio solo su appuntamento

Prenota on line
Informazioni telefoniche: 0445-691 242
Certificazioni on line

Descrizione e requisiti

I certificati di stato civile attestano quei dati che si possono desumere dai registri di Stato Civile. Essi, pertanto, possono essere rilasciati se gli atti di stato civile dei relativi eventi sono registrati presso il Comune di Schio

 

L'ufficio di Stato Civile provvede al rilascio di

  • certificato ed estratto di nascita: il certificato di nascita attesta l'evento della nascita dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo di nascita); l'estratto di nascita indica anche l'ora di nascita e può contenere eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).

  • certificato ed estratto di matrimonio: il certificato di matrimonio attesta l'evento del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi, data e luogo del matrimonio); l'estratto di matrimonio può contenere anche eventuali annotazioni (regime patrimoniale del matrimonio, divorzio, annullamento).

  • certificato ed estratto di decesso: il certificato di decesso attesta l'evento del decesso dell’intestatario (nome,cognome, data e luogo di decesso); l'estratto di decesso indica anche l'ora di decesso e può contenere eventuali annotazioni. nascita: da cui risulta luogo e data di nascita

  • estratti per copia integrale dell’atto di

    • Nascita

    • Matrimonio

    • Morte

       

Gli estratti di Stato Civile si rilasciano solo per eventi avvenuti nel Comune di Schio.

 

Particolari certificazioni rilasciate dalla Stato Civile

 

  • I certificati di congruità anagrafica (o di omonimia) si possono rilasciare solo ai cittadini nati a Schio.

I cittadini che sono diventati italiani possono invece richiedere solo la copia integrale dell’atto di nascita

  • Il libretto di famiglia può essere richiesto nel comune dove è avvenuto il matrimonio.

Se il matrimonio fosse già annotato sul libretto si può procedere all’annotazione della nascita dei figli naturali della coppia.

 

 Requisiti

Certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile: vengono rilasciati esclusivamente per nascite, matrimoni e morti avvenuti a Schio, o nel caso di nascite, matrimoni e morti avvenuti altrove ma trascritti nei registri di stato civile del Comune di Schio (esempio: uno degli sposi sia stato residente al momento del matrimonio; che almeno uno dei genitori fosse residente al momento della nascita).

 

Validità

I certificati hanno validità illimitata mentre gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Modalità di richiesta

Si può richiedere il rilascio di un certificato:

  • per via telematica con una delle seguenti modalità:

    richiesta sottoscritta con firma digitale o sottoscritta con firma autografa e acquisita mediante scanner, unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento, e trasmessa attraverso

  • a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
    Servizio QUICittadino Demografico o QuiStato Civile - Comune di Schio, Piazza Statuto – Schio

  • personalmente, presso lo Sportello QuiStato Civile o QuiCittadino



Qualora venga inoltrata richiesta tramite posta, si raccomanda sempre di inoltrare:

  • richiesta, debitamente sottoscritta, con l'indicazione dei certificati che si desidera ricevere indicando un recapito telefonico dove si è rintracciabili

  • copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore

  • allegare anche una busta pre-affrancata per la spedizione dei certificati, con l'indicazione dell'indirizzo;

 

I certificati richiesti a mezzo Posta sono rilasciati entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta.

Chi può richiedere certificazioni di Stato Civile

L'estratto per riassunto dell'atto di nascita senza paternità o maternità può essere richiesto da chiunque è interessato, previa identificazione, purché si conoscano i dati precisi dell'intestatario.


L'estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità o maternità può essere richiesto solo dall'interessato, o da uno dei genitori in caso di minorenne, o da un suo delegato munito di apposita delega sottoscritta dall'interessato e corredata da copia del suo documento di identità.

Certificati da produrre all’estero

Possono essere rilasciati estratti internazionali plurilingue per la nascita, matrimonio e morte (secondo la convenzione di Vienna)

 

Affinché i certificati siano validi anche all'estero, la firma del dipendente comunale potrebbe dover essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio Legalizzazioni della Prefettura di Vicenza. E' comunque sempre opportuno contattare prima tale Ufficio per verificare se l'atto sia soggetto o meno a questa ulteriore formalità.

Gli estratti di stato civile da produrre in uno Stato estero che ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976, possono essere rilasciati su un modello convenzionale plurilingue, che esonera il richiedente da qualsiasi ulteriore formalità.

 

Nuova normativa Regolamento Europeo 2016/1191

Dal 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea.

Il Regolamento prevede l'esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe e la semplificazione di altre formalità.

Un documento pubblico, ad esempio un certificato di nascita, rilasciato dalle autorità di uno Stato UE deve essere riconosciuto come autentico dalle autorità di un altro Stato UE senza che occorra la cosiddetta 'apostilla', cioè il timbro che serve a dimostrare l'autenticità di un documento pubblico emesso da un altro stato.

Il Regolamento si applica alle seguenti tipologie di documenti:

  • nascita;

  • esistenza in vita;

  • decesso;

  • nome;

  • matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;

  • divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;

  • unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;

  • scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;

  • filiazione;

  • adozione; domicilio e/o residenza;

  • cittadinanza;

  • assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Decade anche l'obbligatorietà della traduzione se il documento è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro o in una lingua non ufficiale accettata dallo stesso Stato. A questo scopo, il regolamento introduce "moduli standard opzionali multilingue" che accompagneranno l'atto pubblico e consentiranno al cittadino di evitare la traduzione.

In caso di "ragionevoli dubbi" sull'autenticità dei documenti, il regolamento consente di ricorrere a un meccanismo di cooperazione tra le autorità dei paesi dell'UE (IMI, il sistema d'informazione del mercato interno).



Costo

Tutti i certificati di stato civile sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria (ex art. 7 L. 405/1990).

Ai sensi della Legge n. 183 del 12/11/2011 (cd. "Legge di Stabilità"), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).



Tempi di erogazione

Immediato per i certificati correnti.

Entro 30 giorni quando ci siano delle ricerche storiche da effettuare.



Normativa di riferimento

  • L. n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").

  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".

  • L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

  • L. n. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".

  • Regolamento (UE) 2016/1191



Segnalazioni, reclami e suggerimenti

Per ogni disservizio è a disposizione dei cittadini City Web, un strumento di comunicazione on line con il Comune. Vi possono accedere tutti i cittadini da qualsiasi computer collegato a internet. È gratuito, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per difficoltà nell'utilizzo, chiamare il numero 0445 691212 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

http://citywebschio.altovicentino.it/

Responsabile del procedimento

Raffaello Muraro

Servizi collegati

Responsabile aggiornamento scheda

Susi Barbares - Ufficio Anagrafe

Data aggiornamento scheda

11/06/2020
Via Pasini, 33 - 36015 (VI); telefono 0445-691.111
Partita I.v.a. 00402150247
info@comune.schio.vi.it
Indirizzo PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net ; Foto del banner da sin a dx: Archivio Marzari, Giacom Piovan, Dario Strozzo, Dario Strozzo