Cessione di fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta
ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente
deve richiedere al cessionario.
La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o
privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di
un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
ove questo manchi, al Sindaco o alla Polizia Locale). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità
dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione,
rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario
deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati
anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre
modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza
dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non
del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità
al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque
uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in
costruzione.
La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica
Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno.
N.B.: Con il decreto legge nr. 79 del 20 giugno 2012, l'obbligo di presentare il modulo di cessione fabbricato presso l'Autorità di P.S. in caso di contratto di affitto viene meno. La comunicazione verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. In sostanza, la l'obbligo di presentare la documentazione permane solo nei seguenti casi:
- - Ospitalità (uso gratuito) di un cittadino comunitario per un tempo superiore a 30gg
- - Quando la compravendita o la locazione sia relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale
- - Quando la compravendita, la locazione o il comodato d'uso riguardi un cittadino extracomunitario