Descrizione
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.
La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato e predisposta su modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Santorso.
La S.C.I.A. è un titolo abilitativo edilizio, al pari della D.I.A. e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella S.C.I.A., in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.
Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la S.C.I.A., deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione.
L'Amministrazione comunale nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Quando può essere presentata
La S.C.I.A. può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e NON è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a D.I.A. alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.
Sostanzialmente la SCIA può essere presentata per i seguenti interventi:
- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- recinzioni muri di cinta e cancellate;
- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, in conformità a nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- variante al permesso di costruire / denuncia di inizio attività n data ______________ che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifica la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e non viola le prescrizioni contenute nel permesso di costruire ;
- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
Chi può presentare la segnalazione
La S.C.I.A. può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
Documentazione da presentare
La S.C.I.A. deve essere completa della seguente documentazione (in relazione naturalmente al tipo di intervento):
- modulo S.C.I.A. in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;
- fotocopia documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento proposto con dimostrazione dell'ammissibilità dell'intervento in base alle vigenti normative statali, regionali e comunali;
- timbro e firma del progettista;
- atto di proprietà dei mappali oggetto di intervento / attestazione della proprietà;
- firma di tutti i proprietari di cui all’atto di proprietà;
- documentazione fotografica con coni visuali;
- compilazione modello ISTAT;
- predisposizione modulo pro – memoria norme igienico – sanitarie;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla legittimità delle opere esistenti;
- dichiarazione del tecnico e del proprietario dalla quale risulti che l’intervento non comporta alcuna modifica alla rete fognaria;
- modifica allo schema della fognatura (esiste la rete pubblica): predisposizione della pratica relativa allo scarico reflui presso l’Alto Vicentino Servizi (AVS)
- modifica allo schema della fognatura (NON esiste la rete pubblica): relazione idrogeologica e dimensionamento per la subirrigazione;
- planimetria da estratto catastale aggiornato con individuato l'immobile oggetto di intervento;
- estratto di PRG vigente con individuato l'immobile oggetto dell'intervento;
- planimetria in scala 1:500 del lotto interessato, con indicate le varie distanze dai confini, dai fabbricati limitrofi e dalle strade;
- almeno due sezioni longitudinali quotate del lotto, con estensione anche ai lotti limitrofi, sia per lo stato attuale che per lo stato di progetto. In tali sezioni deve essere indicata la quota 00 riferita ad un punto fisso materializzato. Tali sezioni devono evidenziare la differenza di quote tra stato attuale e progetto, ricordando che eventuali riporti di terreno a confine con altra ditta dovranno essere autorizzati (firma per accettazione sugli elaborati grafici) dal proprietario confinante;
- dettagliata sovrapposizione, in scala adeguata, tra l’area oggetto dell’intervento ed il PRG vigente con indicata in maniera chiara ed univoca l’eventuale linea di confine tra due Z.T.O. diverse;
- planimetria dell’area in scala 1:200, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrai. Deve essere chiaramente indicato se gli accessi sono esistenti o se vengono ricavati col presente progetto;
- piante quotate in scala 1:100 dei vari piani e della copertura indicanti:
- destinazione d’uso;
- dimensioni esterne / interne;
- dimensioni finestre/porte;
- altezza netta di ciascun locale. In caso di soffitto in andamento deve essere indicata l’altezza minima, quella massima e la media;
- pianta della copertura in scala 1.100, con indicati gli eventuali volumi tecnici (camini, torrette, vani scala ecc.);
- prospetti in scala 1:100 (eventuali particolari in scala 1:50) su tutti i lati, con indicazione dei materiali di finitura, con riportati i particolari architettonici, oltre alle tonalità delle coloriture;
- sezioni in scala 1:100, sia longitudinali che trasversali, oltre che nei punti significativi, indicanti:
- quote ai vari livelli riferite alla quota 00 (punto fisso materializzato);
- altezze interne e spessore solai;
- altezza all’intradosso del soffitto dell’ultimo piano praticabile;
- individuazione andamento terreno circostante;
- tabella indicante la metratura dei vari locali, con l’indicazione dei rapporti di aereoilluminazione;
- elaborati grafici (in duplice copia) riproducente lo stato di fatto (senza colorazioni);
- elaborati grafici (in duplice copia) di sovrapposizione con indicati in giallo i lavori di demolizione ed in rosso i lavori di costruzione;
- elaborati grafici (in duplice copia) di progetto senza colorazioni o altre indicazioni di sovrapposizione con lo stato attuale;
- autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico – sanitarie;
- documentazione relativa alla Legge 13/89;
- autorizzazione paesaggistica;
- valutazione di compatibilità ambientale delle opere in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04;
- presa d'atto forestale forestale;
- dichiarazione di area non boscata;
- Licenza/concessione idraulica del Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione relativamente a tutti i lavori ricadenti entro una fascia di 10 m dalla Roggia;
- autorizzazione della Vi.Abilità S.p.A. di Vicenza;
- Nulla – Osta della Soprintendenza Archeologica di Padova;
- dichiarazione del tecnico sull’esistenza o meno di eventuali vincoli
- dichiarazione a firma del proprietario di impegno a rispettare le eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza in sede di rilascio del parere preventivo.
- dichiarazione del proprietario dalla quale risulti che l’attività non è soggetta alla Prevenzione Incendi;
- dichiarazione iniziale ai sensi del D.M. 22.01.2008 N. 37 “Disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici”
- progetti e/o schema degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008;
- verifica impianto protezione scariche atmosferiche o dichiarazione a firma di tecnico abilitato che l’edificio risulta autoprotetto;
- documentazione prevista dal D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. 311/2006, con particolare riferimento ai commi 12 e 13 dell’allegato I di tale norma.
- relazione tecnica e calcoli dimostrativi ai sensi dell’art. 11 del D.Leg. 115/2008, ai fini della deroga per volumi, altezze, ecc. (1 copia);
- dichiarazione dalla quale risulti che l'intervento previsto non comporta alcuna modifica agli impianti rispetto alla documentazione già depositata agli atti relativamente alla pratica edilizia originaria;
- documentazione e relazione di previsione impatto acustico, art. 5 D.P.C.M. 01.03.91, Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
- documentazione relativa all’impatto acustico passivo ai sensi del D.P.C.M. 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;.
- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva;
- relazione geologico – geotecnica con verifica sismica, ai sensi del D.M. 14/01/2008;
- dichiarazione sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, resa da un tecnico abilitato ai fini della Delibera di Giunta Regionale nr. 2803 del 4 ottobre 2002 “Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative” – vedi stampato predisposto dall’ufficio.
- dichiarazione di provenienza e destinazione di terreno e rocce da scavo ai sensi del D.LGS. 152/2006 e della D.G.R. 2424 del 08/08/2008;
- con riferimento all’art. 79 bis della L.R. 61/1985, introdotto dall’art. 12 della L.R. 4/2008, ed alle disposizioni dell’allegato A alla D.G.R.V. n. 2774 del 22/09/2009, ai fini della prevenzione dei rischi di infortunio, il progetto deve prevedere idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella fase successiva di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Si ricorda che la mancata previsione delle misure di cui al comma 1 del citato art 79 bis, della L.R. 61/1985, costituisce causa ostativa al rilascio del titolo autorizzativo.
- campione del colore nel caso di tinteggiatura delle pareti esterne fabbricato;
- relativamente all'impresa esecutrice dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 si allega alla presente la seguente documentazione:
- a) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al contratto collettivo applicato;
- c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
Nella sezione "modulistica" del sito del Comune di Santorso è possibile visualizzare e scaricare tutta la modulistica.
Tempi e controlli
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.
In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla S.C.I.A. verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
Costi
60,00 € per diritti di segreteria
Normativa di riferimento
Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.
MODULISTICA
Segnalazione di inizio attività
Certificato di collaudo finale a seguito di SCIA
CONTATTI
Tel. 0445 649520
Mail edilizia.privata@comune.santorso.vi.it