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Comune di Santorso

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

Il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia:

a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive modificazioni;

b) del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare" e successive modificazioni;

c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata." e successive modificazioni;

d) del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia popolare" e successive modificazioni;

e) del piano ambientale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni;

f) del programma integrato di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni; in particolare il programma integrato è lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il completamento dell’edificato.

PROCEDIMENTO (art. 20 della L.R. 11/04)

  1. Entro 5 giorni dall’adozione il piano viene depositato presso la segreteria del comune per 10 giorni (dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del comune e mediante l’affissione di manifesti)
  2. Nei successivi 20 giorni (ossia nei 20 giorni successivi alla fine del deposito in segreteria) i proprietari possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazione
  3. Entro 30 giorni dalla scadenza del tempo utile per presentare opposizioni / osservazioni il consiglio comunale approva il piano decidendo anche sulle opposizioni / osservazioni
  4. Il piano approvato viene depositato presso la segreteria ed il relativo deposito, nel caso di PUA di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario entro 30 giorni dall’avviso dell’avvenuto deposito
  5. Dopo 15 giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del provvedimento di approvazione il piano entra in vigore

I PUA di iniziativa privata devono essere presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51 % del valore degli immobili (in base al relativo imponibile catastale) e, comunque, che rappresentino almeno il 75 % delle aree

 

MODULISTICA

Istanza di approvazione di strumento urbanistico attuativo


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