Contenuto | TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili
La TASI è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione TARES introdotta dal 1° gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile. Diversamente dalla maggiorazione TARES il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al valore catastale dell'immobile, quindi con le stesse regole previste per l'imposta comunale sugli immobili ICI e per l'imposta municipale propria IMU.
Riferimenti di legge:articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);
Presupposto impositivo:il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli;
Soggetto passivo:chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si richiama l'attenzione sul fatto che la solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “ pluralità di possessori “ e “ pluralità di detentori “, ciò significa che non si potrà richiedere al possessore anche la quota non versata dal detentore. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, la TASI deve essere corrisposta dal locatario. Per gli immobili di categoria catastale D con esclusione dei fabbricati rurali strumentali, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, mentre il restante 70 per cento viene versato dal proprietario o titolare di altro diritto reale.
Base imponibile:coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero, per le aree edificabili, in base al valore di mercato. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.
Esenzioni:si applicano le stesse esenzioni previste per l'IMU dall'art. 7, 1° comma, lettere b), c), e) f) ed i) del decreto legislativo 504/1992 (vedi art. 7 del regolamento IUC/componente TASI). Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'anno d'imposta 2015 è stata istituita un'aliquota dell' 1,8 per mille per i fabbricati di categoria catastale D con esclusione degli immobili rurali strumentali.
MODALITA' DI VERSAMENTO: Il Comune invierà al domicilio dei contribuenti, come di consuetudine, il Modello F24 per il pagamento della TASI, nonché l'avviso di pagamento che illustra i dati presi come base di calcolo.
TARIFFE TASI Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 del 18 maggio 2015, ha stabilito le seguenti tariffe della TASI per il 2015:
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 25,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e Euro 50,00 per ogni figlio residente nel nucleo familiare di età compresa fino ai 26 anni rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per le abitazioni equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento IUC – Componente TASI (unità immobiliari concesse in comodato gratuito) non si applicano le detrazioni di cui sopra. Consulta l'arrotondamento importi su F24 Consulta la delibera CC n. 18 del 18/05/2015 – Il Regolamento IUC (Imposta unica comunale) Consulta la delibera CC n. 19 del 18/05/2015 – Aliquote e detrazioni TASI 2015
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