Descrizione del procedimento
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
nuove costruzioni;
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Con riferimento agli interventi sopra indicati, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.
La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro
Documentazione da presentare
L'istanza per il rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione, precisando che le varie dichiarazioni devono essere rese su modulistica predisposta dall'ufficio e scaricabile dal sito comunale.
Documentazione da presentare:
- accatastamento approvato dall'Agenzia del Territorio di Vicenza completo (rendita, schede, ecc.);
- relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, che illustri le strutture eseguite e che attesti che le stesse non rientrano nei contenuti di cui agli artt. 53 e seguenti del D.P.R. 380/2001 e relativi alle “norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” oppure copia del certificato di collaudo statico di cui al 7° e 8° comma dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 e relativo alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;;
- stampato per tassa rifiuti solidi urbani interamente compilato;
- dichiarazione di conformità relativa alla realizzazione della rete per lo smaltimento delle acque reflue. In caso di allaccio alla rete pubblica tale dichiarazione finale dovrà essere presentata anche all'Alto Vicentino Servizi;
- Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza (legge 26 luglio 1965, nr. 966 e successive modifiche), oppure dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 3 del D.M. 04.05.1998 con timbro di ricevuta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza e copia della richiesta di sopralluogo, anch’essa completa di timbro di protocollo del Comando Provinciale, oppure dichiarazione dalla quale risulti che l'attività / intervento non è soggetta alla normativa sulla prevenzione degli incendi;
- dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato, dalla quale risulti che le opere realizzate rispettano pienamente la normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli artt. 77 ed 82 del D.P.R. 380/2001;
- comunicazione di messa in esercizio degli impianti di ascensore e di montacarichi;
- dichiarazione del Direttore dei Lavori;
- dichiarazione del costruttore relativa all'isolamento termico dell'edificio;
- dichiarazione dell'installatore dell'impianto di riscaldamento (risparmio energetico);
- dichiarazione finale del proprietario in merito agli impianti presenti / installati / ampliati / variati (D.M. 37/2008);
- dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati / ampliati / modificati completa di descrizione tipologia materiali impiegati e schema dell’impianto stesso ai sensi del D.M. 37/2008. A tale dichiarazione deve essere allegato il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali dell’installatore;
- dichiarazione tecnica su verifica del rispetto norme UNI (vetrate);
- dichiarazione tecnica su verifica eventuali danni alle opere di urbanizzazione;
- dichiarazione tecnica su verifica del rispetto norme UNI (porte tagliafuoco);
- dichiarazione di conformità sulle caratteristiche di isolamento acustico alla normativa vigente firmata da un tecnico iscritto nell’apposito elenco dei tecnici competenti in acustica;
- asseverazione del direttore dei lavori sull’isolamento termico dell’edificio (nel caso in cui la pratica edilizia iniziale sia stata presentata prima del 08/10/2005, data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005);
- Attestato Certificazione Energetica (ACE) – nel caso in cui la pratica edilizia iniziale sia stata presentata dopo il 08/10/2005, data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 ;
- dichiarazione del proprietario sulla conformità dell’opera, sulla prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
- Conto Consuntivo delle spese realmente sostenute (solo nel caso in cui la Quota Costo di Costruzione sia stata determinata in base ad un preventivo sommario di spesa) al fine di determinare l’eventuale conguaglio da versare prima del ritiro del certificato di agibilità.
Tempi
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto è tenuto a presentare all'ufficio edilizia privata la richiesta di rilascio del certificato di agibilità, corredata da tutta la documentazione necessaria.
L'ufficio edilizia privata, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il responsabile dell'area competente rilascia il certificato di agibilità.
Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'Azienda U.L.SS. in merito alla verifica dei requisiti igienico - sanitari per il rilascio del permesso di costruire. In caso di auto-dichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
Il termine per il rilascio del certificato di agibilità può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Costi
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Comune previo pagamento dell’imposta di bollo (nr. 2 marche da bollo del valore vigente) e dei diritti di segreteria.
Normativa di riferimento
- L. 241/1990;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia