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Comune di Santorso

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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Denunce di costruzioni in conglometato cementizio armato, precompresso e a struttura metallica

Descrizione del procedimento
Nel caso di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica, prima dell'inizio delle opere stesse, il costruttore deve presentare all'ufficio edilziai privata, la denuncia delle opere.

Le denunce devono essere presentate in due copie, di cui quella in dpeposito in bollo, nelle quali dovranno sempre essere indicati i nominativi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, secondo il modello reso disponibile attraverso il sito web dello sportello.
Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. due copie del progetto firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione ed il tipo, le dimensioni delle strutture e quant'altro occorra per definire l'opera, sia nei riguardi dell'esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
  2. due copie della relazione illustrativa, firmate dal progettista e dal direttore dei lavori, dalle quali risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dai materiali che saranno impiegati nella costruzione; 
  3. due copie della nomina del collaudatore scelto dal committente con la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico. Si precisa che il collaudatore deve essere individuato tra gli architetti e/o gli ingegneri iscritti da almeno dieci anni ai relativi albi professionali; nel caso in cui il committente delle opere sia il costruttore stesso, egli dovrà richiedere agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, allegando alla designazione copia della segnalazione ricevuta dagli Ordini professionali. 

Nel caso in cui vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice deve fornire tutte le istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della fornitura corrisponde a quella presentata al Ministero dei LL.PP. (certificato d'origine) e deve inoltre corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego. All'atto della presentazione della documentazione sopraindicata lo Sportello per l'edilizia provvede alla restituzione al costruttore di una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Varianti in corso d'opera – Integrazioni
Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle opere di cui all'art. 65 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 devono essere denunciate allo Sportello per l'Edilizia nella forma e con gli allegati previsti per la denuncia originaria (qualora si tratti di varianti sostanziali) della quale si devono sempre riportare gli estremi di protocollazione (anno, registro, numero).

Relazione a struttura ultimata
Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni, deve essere depositata allo Sportello per l'edilizia in duplice copia e in carta libera a cura del direttore dei lavori una relazione comprovante l'avvenuta ultimazione delle strutture e relativa all'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del succitato Decreto, esponendo:
1. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001;
2. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
3. l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Una copia della relazione verrà restituita al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Tale copia dovrà essere consegnata al collaudatore unitamente alla restante documentazione relativa alla denuncia presentata

Collaudo Statico
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che dovrà essere consegnato allo Sportello per l'edilizia in due copie, di cui quella in deposito in bollo; una copia del collaudo verrà restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Collaudo Parziale
Possono essere eseguiti in corso d'opera collaudi parziali che devono essere motivati a seguito di difficoltà tecniche o per complessità esecutive dell'opera. Gli stessi dovranno essere consegnati allo Sportello per l'edilizia in due copie, di cui qualle in deposito in bollo; una copia del collaudo parziale verrà restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Documentazione da presentare
Ve quanto indicato sopra in base alla fase del procedimento 8denuncia originaria, varianti, relazione finale, collaudo, ecc.)

Tempi
Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle strutture il direttore dei lavori deve depositare allo sportello per l'edilizia la relazione di avvenuta ultimazione delle strutture.
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata.

Costi
marche da bollo, del valore vigente, da applicarsi alla denuncia ed al collaudo statico.

Sanzioni
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) Sezione III - Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

  • Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. 
  • E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58. 

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

  • Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro. 

Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)

  • Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. 
  • Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6. 

Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)

  • Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro. 

Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)

  • Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. 

Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)

  • La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

Normativa di riferimento

  • Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
  • DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Piazza A. Moro, 8
P.Iva IT 00280750241
fax 0445 649513 PEC: santorso.vi@cert.ip-veneto.net