Descrizione
Secondo quanto stabilito dalla Legge 241/90, ogni cittadino, sia come singolo che come portatore di interessi diffusi o pubblici, ha diritto di essere informato, di avere accesso, di prendere visione ed avere copia di ogni atto e procedimento promosso dalla Pubblica Amministrazione che lo riguardi direttamente.
Perché si possa accedere agli atti, il richiedente deve avere riguardo al procedimento "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" (art. 22 lett. b), fatto salvo il diritto alla tutela della privacy di eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento. Nel caso in cui il procedimento di cui si richiede l'accesso coinvolga più soggetti, la Legge 184/2006 prevede che gli eventuali contro-interessati vengano informati per iscritto della richiesta di accesso. Il contro-interessato ha facoltà di opporsi entro 10 giorni dalla ricevuta della comunicazione di accesso.
Documentazione da presentare
Per esercitare il diritto di accesso agli atti, è necessario presentare domanda scritta adeguatamente motivata e in cui sia espresso in modo evidente a che titolo viene richiesto l'accesso agli atti.
La domanda, che può essere inoltrata tramite l'apposito modulo, è in carta libera.
Se la domanda viene inoltrata via fax, è necessario allegare la fotocopia della carta di identità.
In caso inoltre di richiesta presentata da un professionista per conto di soggetti terzi, è necessario allegare una delega firmata dal diretto interessato.
Si sottolinea che non verranno accolte le domande con motivazione generica o da cui non sia possibile individuare se il richiedente ha pieno diritto ad accedere agli atti di suo interesse.
Tempi
Il Comune ha 30 giorni di tempo per consentire o negare l'accesso agli atti, salvo interruzioni dei termini dovuti a richieste di integrazioni (domande non precise, in cui non è chiaro il titolo del richiedente o a che tipo di documentazione si richieda l'accesso).
La comunicazione agli eventuali contro-interessati non sospende i termini del procedimento.
Costo
La presa visione degli atti recenti (ossia degli ultimi 5 anni) è gratuita, mentre la presa visione di documenti più vecchi, che comporta una ricerca di archivio, è soggetta al versamento dei diritti di segreteria da quantificare in base alla storicità dei documenti stessi (prima del 1997 o successivi al 1997).
Oltre a quanto sopra specificato, il ritiro di copie invece è sempre subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
In caso di richiesta di rilascio di copia autentica deve essere presentata anche marca da bollo ovvero di una marca per ogni quattro facciate, qualora il documento da autenticare sia formato da più pagine, salvo i casi di esenzione.
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi" successivamente modificata ed integrata dalla Legge 11.02.2005 n. 15 e dal D.L. 35/2005;
- D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992 "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L. n. 675 del 31 dicembre 1996 "Norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali".
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”