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Comune di Santorso

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Cani: obblighi per i proprietari

 

Con l'ordinanza 22/2011 il Sindaco ha istituito l'obbligo, per i proprietari di cani, di provvedere all'immediata rimozione e pulizia delle aree pubbliche da escrementi prodotti dai cani stessi e di avere al seguito l'idonea attrezzatura.


L'ordinanza sindacale è stata adottata per evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria e garantire il decoro urbano del territorio comunale. Per coloro che non provvedono agli obblighi elencati nell'ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,000 ad un massimo di € 500,00.

Si riportano di seguito gli articoli del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2015 relativi agli obblighi per i proprietari di cani:

TITOLO 5 - ANIMALI

Art. 27 – Detenzione di animali

1. I proprietari o i possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. La detenzione di animali da cortile per autoconsumo deve avvenire conformemente alle disposizione edilizie e urbanistiche vigenti

4. Ai fini più generali di prevenzione di danni e/o lesioni a persone, animali o cose, chiunque intenda detenere, anche a carattere temporaneo, un animale è tenuto ad acquisire informazioni sulle caratteristiche etologiche, fisiche e comportamentali relative alla specie/razza che si intende detenere, nonché approfondire la conoscenza delle regole che ne disciplinano una corretta detenzione.

5. Ai proprietari/detentori di animali è vietato:

a) consentire che gli animali insudicino portici, marciapiedi ed altri spazi pubblici; E’ fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano e/o pubblico provvedere alla pulizia tramite strumenti idonei al ripristino della situazione preesistente.

b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;

c) lasciar incustoditi e lasciar vagare animali di qualsiasi specie

6. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

 Art. 29 – Cani

1. Tutti i cani debbono essere obbligatoriamente identificati con microchip entro il 60° giorno d’età ed iscritti all’anagrafe canina regionale.

2. Il proprietario/detentore, anche temporaneo, è responsabile del controllo, della gestione e del benessere dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e/o lesioni cagionate a terzi dall’animale.

Tranne i casi in cui è resa obbligatoria per norma di legge una copertura assicurativa per responsabilità civile.

3. La conduzione degli animali nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree specificatamente ad essi destinate, comporta l’obbligo dell’utilizzo di un guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e la disponibilità al seguito di una museruola, rigida o morbida, da utilizzarsi in caso di rischio per l’incolumità di terzi (persone /animali) o su richiesta delle Autorità competenti.

4. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia, da gregge utilizzati nell’attività specifica venatoria /lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

5. E’ vietata la contenzione del cane con catena, fatti salvi i casi previsti dalla L.R. 17/2014.

6. Lo smaltimento delle carcasse degli animali d’affezione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (Reg. CE 1069/09); in deroga può essere previsto il seppellimento secondo quanto indicato dalla D.G.R.V. n. 1530/13.

7. Nella materia oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni vigenti.

8. Le violazioni ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 8 - SANZIONI

Art. 35 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Come previsto dall’art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l’obbligo di cessare un’attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio da cui dipende l’agente accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si può provvedere d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore.

 

 

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