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Comune di Schio

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TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili

Ultimo aggiornamento 09/04/2019

 


SENZA CREDENZIALI

  

INFORMAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO CON MODULO F24

TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili

 

La TASI è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione TARES introdotta dal 1° gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile.

Diversamente dalla maggiorazione TARES il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al valore catastale dell'immobile, quindi con le stesse regole previste per l'imposta comunale sugli immobili ICI e per l'imposta municipale propria IMU.

 

Riferimenti di legge: articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014 )

 

Presupposto impositivo: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli

 

Soggetto passivo: chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si richiama l'attenzione sul fatto che la solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “ pluralità di possessori “ e “ pluralità di detentori “, ciò significa che non si potrà richiedere al possessore anche la quota non versata dal detentore. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, la TASI deve essere corrisposta dal locatario.

 

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, il proprietario è tenuto a versare la quota TASI nella misura del 70 % come stabilito nel regolamento del 2015. Diversamente, se il conduttore (inquilino, locatario) destina l'immobile come abitazione principale è esente TASI.

 

Base imponibile: coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero, per le aree edificabili, in base al valore di mercato. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.

 

Esenzioni: si applicano le stesse esenzioni previste per l'IMU dall'art. 7, 1° comma, lettere b), c), e) f) ed i) del decreto legislativo 504/1992 ( vedi art. 7 del regolamento IUC/componente TASI ).

Si richiama l'attenzione sul fatto che non è stata richiamata l'esenzione prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 in merito ai fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani. Pertanto, questi fabbricati saranno assoggettati alla TASI con l'aliquota dello 0,9 per mille.

 

SCADENZE PER IL PAGAMENTO:

1^ RATA: entro il 16 giugno

2^ RATA: entro il 16 dicembre

 

MODALITA' DI VERSAMENTO:

 Il Comune invierà al domicilio dei contribuenti, come di consuetudine, il Modello F24 per il pagamento della TASI, nonché l'avviso di pagamento che illustra i dati presi come base di calcolo.

 

 

DELIBERA CC NUM. 79 DEL 27/12/2018  - ALIQUOTE TASI ANNO 2019

 

VOLANTINO ALIQUOTE TASI 2019

VOLANTINO ALIQUOTE TASI 2018

VOLANTINO ALIQUOTE TASI 2017

VOLANTINO ALIQUOTE TASI 2016

VOLANTINO ALIQUOTE TASI 2015

VOLANTINO ALIQUOTE TASI 2014

 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detrae l'importo di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è consentita fino all'importo massimo di 400 euro, quindi per un massimo di 8 figli.

 

 

Via Pasini, 33 - 36015 (VI); telefono 0445-691.111
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