Al fine di tutelare il paesaggio, il D.Lgs n. 42/2004 individua i vincoli paesaggistici sottoposti a tutela per legge quali:
- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004;
- le aree elencate al comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004.
Per qualsiasi intervento edilizio che ricade in zone divincolo paesaggistico, è obbligatorio richiedere la relativa autorizzazione, preventivamente o contestualmente alla presentazione dell’istanza per il titolo edilizio.
I lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce dunque un atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, ed è efficace per un periodo di cinque anni.
Le casistiche possono riguardare:
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Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
- ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs n. 42/2004:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- gli interventi inerenti attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell’assetto idrogeologico del territorio con costruzioni edili ed altre opere civili;
- gli interventi di taglio colturale, forestazione, riforestazione, bonifica, antincendio e conservazione nei boschi e nelle foreste tutelati;
- gli interventi inclusi nell’allegato A del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017.
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Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata:
- gli interventi inclusi nell’allegato B del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017
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Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria
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Accertamento di compatibilità paesaggistica, per interventi già eseguiti che abbiano modificato l’aspetto esteriore dei luoghi in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione
Per informazioni:
Servizio Ambiente - Via Pasini, 70
tel. 0445/691333 - 0445/691339
mail ambiente@comune.schio.vi.it
Allegati:
1) Linee guida per la stesura della Relazione Paesaggistica
2) Relazione Paesaggistica Semplificata
3) Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica/Accertamento Compatibilità Paesaggistica
4) Dichiarazione di esenzione
5) Elenchi autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
Normativa di riferimento
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
- Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”
- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 15 marzo 2010 “Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146 c. 6 del Dlgs 42/04”
- Decreto del dirigente regionale urbanistica e paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010 “Approvazione dell’elenco degli Enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni.